CLASS ACTION:
DALLA PARTE DEI CONSUMATORI di Avv. Gabriele Carbonara
Dopo numerose proroghe, rinvii e modifiche, anche i consumatori italiani potrebbero avere in mano un'arma di rivalsa collettiva che li tuteli nei confronti di danni o illeciti operati da imprese che offrono beni e servizi.
Introdotta dalla Finanziaria del 2008 del governo Prodi, la class action, sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal giugno dello stesso anno, ma poi il nuovo governo di centrodestra aveva previsto un ulteriore slittamento a gennaio 2009. L'impianto normativo era, infatti, fortemente contestato anche da Confindustria. Poi era arrivato un altro rinvio al 30 giugno 2009, e infine un altro ritardo, fino a quando non è intervenuta la Legge 23 luglio 2009, n. 99 che, ad oggi, regola la materia.
Cosa è la "class action"?
La class action o più correttamente azione di classe non è altro che un'azione giudiziale che può essere intrapresa da parte di consumatori e di utenti a tutela di diritti individuali omogenei.
A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Quali sono gli ambiti di interesse?
La class action potrà essere avviata nel caso di danni ricevuti in tre ambiti ben precisi. Si tratta di casi di violazione di contratti già stipulati tra imprese e consumatori, ad esempio nel settore delle telecomunicazioni, del gas, dell'energia elettrica, dei servizi di investimento o dei prodotti amministrativi. Rientrano anche i danni da prodotto o pratiche commerciali scorrette e comportamenti anti-concorrenziali.
Chi può prendere parte a un'azione di classe?
Ad aderire possono essere solo i consu¬matori ma non altri soggetti, quali ad esempio le aziende. Per fare un esempio, a una class action contro l'inadempimen¬to di un gestore telefonico, potranno par¬tecipare i singoli consumatori che abbia¬no un'utenza residenziale e non chi aves¬se delle utenze classificate come «profes¬sionali », anche se il danno ricevuto è so¬stanzialmente identico.
L'avvio di un'azione di classe.
La class action può essere intra¬presa da un singolo consumato¬re e altri cittadini potranno unir¬si in un secondo tempo. Chi in¬tende avvalersi della class action aderisce direttamente alla causa collettiva senza avere bisogno di un avvocato. Con l'adesione, però, si rinuncia a ogni altra a¬zione individuale. Il risultato cui si può giungere è il risarcimento dei danni patiti ingiustamente: una soluzione molto gradita a quei singoli consumatori che ma¬gari, per poche decine o centinaia di euro, non se la sentono di af¬frontare un'iniziativa individuale costerebbe troppo.
La domanda di azione collettiva può essere depositata al Tribu¬nale del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa da citare in giudizio. I Tribunali abilitati so¬no 11 su 20 Regioni: quelli di To¬rino, Venezia, Roma e Napoli, in¬fatti, sono competenti per più se¬di. Una volta depositata la ri¬chiesta di class action, il Tribu¬nale ne dovrà verificare i requisi¬ti di ammissibilità, avvalendosi, solo in questa fase, del pubblico ministero, al quale va notificata una copia della domanda.
Procedura e rischi
La nuova disciplina della class action disegnata nel Ddl sviluppo dovrebbe però scoraggiare l'utilizzo forzato o abusivo della tu¬tela collettiva. In caso di inammissibilità il Tribunale può infatti condannare i proponen¬ti, facendo gravare su di loro tut¬te le spese del procedimento. Se invece la domanda viene giudi¬cata legittima, il giudice ne con¬sente la pubblicità, utilizzando anche il sito internet del mini¬stero dello Sviluppo economico, in modo che anche gli altri consumatori che ritengano di aver subito il medesimo danno pos¬sano aggiungere le proprie firme. Le adesioni si accettano per 120 giorni dal momento della pubblicazione della richiesta, e senza bisogno di ricorrere all'assi¬stenza di alcun avvocato. Una volta chiusa la lista degli aderen¬ti, parte la fase processuale che segue le regole del rito civile.
Se la causa si conclude con il successo dell'azione collettiva, at¬traverso la sentenza di condanna il Tribunale liquida le somme dovute (o in alternativa fissa i criteri per il calcolo della liquidazione) ai singoli consumatori che hanno aderito alla class action e trovato in questo modo giustizia.
La class action entrerà in vigore in due tappe: già, in base al disposto della Legge 23 luglio 2009, possono essere sanzionate le imprese produttrici di beni o servizi che provocheranno danni o illeciti, ma le do¬mande di risarcimento potranno essere presentate in tribunale solo a partire dal 1° gennaio prossimo.
LE ALTRE NAZIONI
Stai Uniti
L'introduzione della class action risale al 1938 con una versione che fu poi rielaborata nel 1964 e due anni dopo diede alla luce quella che oggi è la Legge 23. La normativa delinea i quattro requisiti che l'azione collettiva deve avere. La prima: il numero rilevante di persone che può riguardare.
Francia
In Francia nel 1992 sono state introdotte alcune norme specifiche che autorizzano le associazioni dei consumatori, in seguito al ricevimento di un mandato, ad agire in nome di molteplici consumatori che hanno subito un danno avente medesima origine.
Germania
Nel luglio 2005 è stata introdotta una legge specifica relativa alle clausole contrattuali del mercato finanziario che ha aumentato la tutela dei risparmiatori. La normativa è una sperimentazione: se i risultati saranno positivi, sarà estesa anche ad altri comparti.
Regno Unito
Tra l''89 e il '90 era in vigore il cosiddetto sistema di 'legal Aid', che poneva a carico della finanza pubblica i costi dell'azione legale di tipo collettivo. Nel 2000 è stato poi introdotto il 'Group Litigation Order', ordinanza in cui viene regolata la trattazione di cause per questioni comuni.
Austria
In Austria la Suprema corte ha riconosciuto, nel luglio 2005, che è conforme alla legge la prassi delle associazioni dei consumatori di raccogliere le istanze di diversi cittadini danneggiati e di promuovere l'azione comune contro uno stesso soggetto, a condizione che le istanze siano simili.